Se ne parlava ormai da anni, ma il passaggio di questa Legge sembrava quasi un’utopia. Risultato? Chi non appartiene ad un Albo professionale da oggi non dovrà più ritenersi un “clandestino” della sua professione. Ma non mancano le critiche e i paradossi cui necessariamente bisognerà mettere mano al più presto.
I Pro e i Contro
Ovviamente, la Legge 22 del 14 Gennaio 2013, lascia aperti numerosi spiragli di fattibilità e, insieme ad essi, anche tanti dubbi sul futuro e sugli “effetti reali” sul mercato del lavoro. Non ultimo, il problema della sovrapposizione delle competenze che, si spera, non dovrà ricadere sui malcapitati utenti dei “moltiplicati professionisti allo sbaraglio”!
Di contro, si deve dare atto che tale riforma è una vera e propria boccata d’ossigeno, soprattutto per tutte quelle professioni che da anni attendono di essere riconosciute. E’ il caso di Counselor, Massaggiatori, Ottici Optometristi, Pedagogisti, Musicoterapeuti, Arredatori, Amministratori Condomini ecc. Ed ecco qual è la situazione delle Associazioni professionali non riconosciute dal 2004 ad oggi, riportato in un rapporto di monitoraggio sulle stesse ad opera del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro.
Si riporta di seguito cosa dice la Legge e il Sole 24Ore relativamente a quanto detto:
Tali professionisti possono ora costituire associazioni professionali, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Tali associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Esse promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.
Le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti delle attestazioni su molteplici aspetti (regolare iscrizione del professionista, requisiti e standard qualitativi, possesso della polizza assicurativa, …) previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali.
Tali attestazioni non rappresentano tuttavia requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale. Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità a norme tecniche UNI, accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA), che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
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